21
Leggi sulla libertà e sulla vita
OR queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro:
Quando tu avrai comperato un servo Ebreo, servati egli sei anni; ma al settimo anno vadasene franco, senza pagar nulla*. Se egli è venuto sol col suo corpo, vadasene col suo corpo; se egli avea moglie, vadasene la sua moglie con lui. Se il suo signore gli ha data moglie, la quale gli abbia partoriti figliuoli o figliuole; quella moglie, e i figliuoli di essa, sieno del signore; e vadasene egli col suo corpo. Ma se pure il servo dice: Io amo il mio signore, la mia moglie, e i miei figliuoli; io non me ne voglio andar franco; faccialo il suo signore comparire davanti a' giudici; poi faccialo appressare all'uscio, o allo stipite della porta, e forigli l'orecchio con una lesina; e servagli colui in perpetuo*.
E quando alcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, non esca ella di casa, come i servi ne escono. Se ella dispiace al suo signore, a cui il padre l'avrà sposata, facciala quello franca; non abbia podestà di venderla a un popolo straniero, dopo averle rotta la fede. E se egli la fa sposare al suo figliuolo, facciale secondo la ragion delle fanciulle. 10 Se egli gliene prende un'altra, non tolgale il nutrimento, nè il vestire, nè la coabitazione. 11 E se egli non le fa queste tre cose, vadasene ella gratuitamente, senza pagar danari alcuni.
 
12 Chi avrà percosso un uomo, sì che egli ne muoia, del tutto sia fatto morire*. 13 Ma, quant'è a colui che non l'avrà appostato, anzi Iddio glielo avrà fatto scontrar nelle mani, io ti costituirò un luogo, al quale colui rifugga*. 14 Ma, quando alcuno per temerità avrà macchinato contro al suo prossimo, per ucciderlo con inganno, trallo fuori, eziandio d'appresso al mio altare*, perchè muoia*.
15 Chi avrà battuto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire.
16 Parimente, chi avrà rubata una persona, o sia che l'abbia venduta, o che gli sia trovata in mano, del tutto sia fatto morire*.
17 Ed anche, chi avrà maledetto suo padre, o sua madre, del tutto sia fatto morire*.
 
18 E quando alcuni contenderanno insieme, e l'uno avrà percosso l'altro con pietra, o col pugno, onde egli non muoia, ma giaccia in letto; 19 se egli si rileva, e cammina fuori in sul suo bastone, colui che l'avrà percosso sia assolto; sol gli paghi ciò ch'egli è stato a bada, e lo faccia medicare fino a compiuta guarigione.
20 E quando alcuno avrà percosso il suo servo, o la sua serva, con un bastone, sì che gli muoia sotto la mano, facciasene del tutto punizione. 21 Ma se pur campa un giorno, o due, non facciasene punizione; perciocchè è suo danaro*.
 
22 E quando alcuni, contendendo insieme, avranno percossa una donna gravida, sì che il parto n'esca fuori, ma pur non vi sarà caso di morte; sia colui che l'avrà percossa condannato ad ammenda, secondo che il marito della donna gl'imporrà; e paghila per autorità de' giudici. 23 Ma, se vi è caso di morte, metti vita per vita; 24 occhio per occhio, dente per dente*, mano per mano, piè per piè; 25 arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore.
26 E quando alcuno avrà percosso l'occhio del suo servo, o l'occhio della sua serva, e l'avrà guasto; lascilo andar franco per lo suo occhio. 27 Parimente, se ha fatto cadere un dente al suo servo o alla sua serva, lascilo andar franco per lo suo dente.
28 E quando un bue avrà cozzato un uomo o una donna, sì che ne muoia, del tutto sia quel bue lapidato*, e non mangisene la carne; e il padrone del bue sia assolto. 29 Ma se il bue per addietro è stato uso di cozzare, e ciò è stato protestato al padron di esso, ed egli non l'ha guardato, e il bue ha ucciso un uomo o una donna, sia il bue lapidato, e anche facciasi morire il padron di esso. 30 Se gli è imposto alcun prezzo di riscatto, paghi il riscatto della sua vita, interamente come gli sarà imposto. 31 Se il bue cozza un figliuolo o una figliuola, facciaglisi secondo questa legge. 32 Se il bue cozza un servo o una serva, paghi il padron del bue trenta sicli di argento* al padrone di esso, e sia lapidato il bue.
33 E, se alcuno scuopre una fossa; ovvero, avendo cavata una fossa, non la ricuopre, e vi cade dentro bue od asino; 34 ristorine il danno il padron della fossa, pagandone i danari al padron del bue o dell'asino; e il morto sia suo.
35 E se il bue d'alcuno urta il bue del prossimo di esso, dì che muoia, vendano essi il bue vivo, e partiscanne i danari per metà; partiscano eziandio il morto. 36 Ma, se è notorio che quel bue per addietro fosse uso di cozzare, e il padrone di esso non l'ha guardato, restituisca egli del tutto bue per bue; ma il morto sia suo.
* 21:2 nulla Lev. 25.39-41. Ger. 34.14. * 21:6 perpetuo Deut. 15.12-17. Sal. 40.6. * 21:12 morire Gen. 9.6. Num. 35.30,31. * 21:13 rifugga Num. 35.22. Gios. 20.2. * 21:14 altare 1 Re. 2.28-34. 2 Re. 11.15. * 21:14 muoia Deut. 19.11,12. Ebr. 10.26. * 21:16 morire Gen. 37.28. Deut. 24.7. * 21:17 morire Mat. 15.4. Mar. 7.10. * 21:21 danaro Lev. 25.45,46. * 21:24 dente Lev. 24.20. Mat. 5.38 ecc. * 21:28 lapidato Gen. 9.5. * 21:32 argento Mat. 26.15. Fil. 2.7.